Art. 5.

  Tutti  i  consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo
corrispondente  a quello del consiglio comunale ed esercitano le loro
funzioni  fino  al  giorno  precedente  l'affissione del manifesto di
convocazione  dei comizi elettorali per la rinnovazione del consiglio
stesso.
  Nel  caso  di  scioglimento  o  cessazione anticipata del consiglio
comunale,   per   le   cause   previste   dalla   legge,  i  consigli
circoscrizionali  comunque eletti esercitano le loro funzioni fino al
giorno  precedente  l'affissione  del  manifesto  di convocazione dei
comizi elettorali per la rinnovazione del consiglio comunale.
  I consigli circoscrizionali di cui al primo e al secondo comma
  dell'articolo   3   sono  eletti  contemporaneamente  al  consiglio
  comunale.
Per la indizione delle elezioni si applica il disposto di cui
all'articolo  18 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.