Art. 5. Tutti i consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del consiglio stesso. Nel caso di scioglimento o cessazione anticipata del consiglio comunale, per le cause previste dalla legge, i consigli circoscrizionali comunque eletti esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del consiglio comunale. I consigli circoscrizionali di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3 sono eletti contemporaneamente al consiglio comunale. Per la indizione delle elezioni si applica il disposto di cui all'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.