Art. 6. L'elezione diretta dei consigli circoscrizionali si effettua a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale e, per quanto non previsto nella presente legge, con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, per la elezione dei consigli comunali con popolazione con oltre 5.000 abitanti.