Art. 6.

  L'elezione  diretta  dei  consigli  circoscrizionali  si effettua a
scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale e, per quanto non
previsto nella presente legge, con l'osservanza delle norme stabilite
dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16  maggio  1960, n. 570, e successive modificazioni, per la elezione
dei consigli comunali con popolazione con oltre 5.000 abitanti.