Art. 7.

  Sono   elettori  della  circoscrizione  gli  iscritti  nelle  liste
elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.
  Sono  eleggibili  gli  iscritti  nelle  liste elettorali del comune
anche se non residenti nella circoscrizione in cui sono candidati.
  Le  norme  relative  alla  ineleggibilita'  ed incompatibilita' dei
consiglieri   comunali   sono   estese,  in  quanto  applicabili,  ai
consiglieri della circoscrizione.
  La   carica   di  consigliere  circoscrizionale  e'  in  ogni  caso
incompatibile con la carica di consigliere comunale.