Art. 7. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio. Sono eleggibili gli iscritti nelle liste elettorali del comune anche se non residenti nella circoscrizione in cui sono candidati. Le norme relative alla ineleggibilita' ed incompatibilita' dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri della circoscrizione. La carica di consigliere circoscrizionale e' in ogni caso incompatibile con la carica di consigliere comunale.