Art. 8.

  Le liste dei candidati per l'elezione dei consigli circoscrizionali
devono essere sottoscritte da elettori della circoscrizione.
  Il numero dei sottoscrittori e' determinato secondo le disposizioni
dell'articolo  10  della  legge  24 aprile 1975, n. 130, intendendosi
sostituita alla parola "comune" la parola "circoscrizione".
  Non  e'  necessaria  la sottoscrizione da parte dei presentatori di
lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per le
elezioni del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.