Art. 8. Le liste dei candidati per l'elezione dei consigli circoscrizionali devono essere sottoscritte da elettori della circoscrizione. Il numero dei sottoscrittori e' determinato secondo le disposizioni dell'articolo 10 della legge 24 aprile 1975, n. 130, intendendosi sostituita alla parola "comune" la parola "circoscrizione". Non e' necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per le elezioni del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.