Art. 9.

  L'elettore puo' esprimere una preferenza nelle circoscrizioni nelle
quali  il numero dei consiglieri circoscrizionali da eleggere e' fino
a 15; due preferenze nelle altre circoscrizioni.
  Le   schede  per  la  votazione  devono  avere  le  caratteristiche
essenziali  del  modello  descritto nelle tabelle A e B allegate alla
presente legge.