Art. 2. Ai fini del precedente art. 1 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono considerati a carattere regionale tutti gli enti e gli istituti e tutte le aziende di credito che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale. Sono altresi' considerate aziende di credito a carattere regionale quelle che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, oltre ad avere sede legale e sportelli nel territorio regionale, abbiano sportelli anche fuori di esso. Relativamente a questi ultimi resta ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine al loro trasferimento.