Art. 2.

  Ai  fini  del  precedente  art.  1  e  dell'art. 11 del decreto del
Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono considerati
a  carattere  regionale  tutti  gli  enti  e  gli istituti e tutte le
aziende   di   credito   che  abbiano  la  sede  legale  e  sportelli
esclusivamente nel territorio regionale.
  Sono  altresi' considerate aziende di credito a carattere regionale
quelle  che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  oltre  ad  avere  sede  legale  e  sportelli nel territorio
regionale,  abbiano  sportelli  anche  fuori di esso. Relativamente a
questi  ultimi  resta ferma la competenza degli organi dello Stato in
ordine al loro trasferimento.