Art. 3.

  Rientrano  nella  competenza  regionale i provvedimenti riguardanti
gli  enti  e  le  aziende  di  credito di cui al precedente art. 2 ed
aventi in particolare per oggetto:
    a)  la  istituzione,  l'autorizzazione  alla  costituzione e alla
fusione;
    b) l'autorizzazione all'inizio delle operazioni;
    c)  l'autorizzazione  alle  casse  rurali ed artigiane ad operare
fuori dei limiti territoriali purche' nell'ambito regionale;
    d) l'approvazione delle modifiche statutarie;
    e)  la  convocazione  delle  assemblee  dei  soci  e  degli  enti
partecipanti,  nonche'  dei consigli di amministrazione e degli altri
organi  amministrativi  per trattare questioni attinenti alla materia
di competenza regionale;
    f)    l'amministrazione    straordinaria    nonche'   la   revoca
dell'autorizzazione  e  la  messa  in  liquidazione  delle aziende di
credito  nei  casi previsti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.
375, e successive modificazioni;
    g)  l'assunzione  dei  servizi  previsti dal terzo e quinto comma
dell'art.   99  del  regio  decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,
sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933;
    h)  la  nomina  di amministratori e di sindaci nei casi in cui la
nomina  e'  demandata  per  legge  agli  organi di vigilanza bancaria
all'infuori  dei  casi  di cui all'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' i "benestare" che la
legge  demanda  agli  organi di vigilanza per la nomina di funzionari
(regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204).
  I  provvedimenti di cui alla lettera a) del presente articolo vanno
adottati dalla regione, sentito il Ministero del tesoro.
  I  provvedimenti  di cui alle lettere d) e g) del presente articolo
vanno adottati dalla regione sentiti rispettivamente il Ministero del
tesoro e la Banca d'Italia.
  La  regione adotta i provvedimenti di cui alla lettera f) del primo
comma del presente articolo:
    su motivata proposta vincolante della Banca d'Italia ove i motivi
si  riferiscono alla competenza di cui al terzo comma dell'art. 1 del
presente decreto, tale proposta non e' vincolante per la scelta delle
persone cui affidare le funzioni di organi straordinari;
    sentito  il Ministero del tesoro ove i motivi si riferiscono alla
competenza regionale di cui al primo comma del citato art. 1.
  I  provvedimenti  previsti  dal  primo comma dell'art. 99 del regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno
1940,  n.  933,  l'autorizzazione alla fusione tra aziende di credito
una    delle   quali   non   abbia   carattere   regionale,   nonche'
l'autorizzazione  alle casse rurali ed artigiane non aventi carattere
regionale  ad operare nel territorio della regione sono di competenza
degli organi dello Stato, sentita la giunta regionale.
  Puo' prescindersi dai pareri previsti dal presente articolo, quando
non  siano  pervenuti  nel  termine di due mesi dalla richiesta e sia
rimasto   senza   effetto  un  ulteriore  invito  ad  esprimerli  nei
successivi trenta giorni.
  Copie  dei  provvedimenti  sono trasmesse alla Banca d'Italia entro
dieci giorni dalla loro adozione.