Art. 3. Rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti gli enti e le aziende di credito di cui al precedente art. 2 ed aventi in particolare per oggetto: a) la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione; b) l'autorizzazione all'inizio delle operazioni; c) l'autorizzazione alle casse rurali ed artigiane ad operare fuori dei limiti territoriali purche' nell'ambito regionale; d) l'approvazione delle modifiche statutarie; e) la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonche' dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi per trattare questioni attinenti alla materia di competenza regionale; f) l'amministrazione straordinaria nonche' la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni; g) l'assunzione dei servizi previsti dal terzo e quinto comma dell'art. 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933; h) la nomina di amministratori e di sindaci nei casi in cui la nomina e' demandata per legge agli organi di vigilanza bancaria all'infuori dei casi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' i "benestare" che la legge demanda agli organi di vigilanza per la nomina di funzionari (regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204). I provvedimenti di cui alla lettera a) del presente articolo vanno adottati dalla regione, sentito il Ministero del tesoro. I provvedimenti di cui alle lettere d) e g) del presente articolo vanno adottati dalla regione sentiti rispettivamente il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia. La regione adotta i provvedimenti di cui alla lettera f) del primo comma del presente articolo: su motivata proposta vincolante della Banca d'Italia ove i motivi si riferiscono alla competenza di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, tale proposta non e' vincolante per la scelta delle persone cui affidare le funzioni di organi straordinari; sentito il Ministero del tesoro ove i motivi si riferiscono alla competenza regionale di cui al primo comma del citato art. 1. I provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933, l'autorizzazione alla fusione tra aziende di credito una delle quali non abbia carattere regionale, nonche' l'autorizzazione alle casse rurali ed artigiane non aventi carattere regionale ad operare nel territorio della regione sono di competenza degli organi dello Stato, sentita la giunta regionale. Puo' prescindersi dai pareri previsti dal presente articolo, quando non siano pervenuti nel termine di due mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito ad esprimerli nei successivi trenta giorni. Copie dei provvedimenti sono trasmesse alla Banca d'Italia entro dieci giorni dalla loro adozione.