Art. 4.

  La  giunta  regionale  puo'  istituire un elenco degli enti e delle
aziende di credito a carattere regionale in conformita' alle norme di
cui  all'art.  29  del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nel
quale l'iscrizione e' obbligatoria.
  La  giunta  regionale  deve dare comunicazione alla Banca d'Italia,
entro   il   termine  di  dieci  giorni,  di  ogni  nuova  iscrizione
nell'elenco  fornendo  tutte le indicazioni previste per l'iscrizione
all'albo  di  cui  all'art. 29 del citato regio decreto-legge n. 375,
per la conseguente iscrizione.