Art. 5.

  Con legge della regione puo' essere disposto, a carico degli enti e
delle  aziende di credito di cui all'art. 5, punto 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'obbligo della
trasmissione  alla  giunta regionale delle situazioni periodiche, dei
bilanci nonche' dei verbali delle assemblee.
  Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della giunta
regionale  circa  detti  enti  ed  aziende  di  credito devono essere
tutelati  dal  segreto  d'ufficio  anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni.
  La  regione  fornisce alle province autonome di Trento e di Bolzano
su  loro  richiesta,  i dati ritenuti necessari per la programmazione
delle  attivita'  di  loro  competenza  fermo  restando l'obbligo del
segreto d'ufficio.
  Le  situazioni  periodiche ed i bilanci debbono essere elaborati in
cifre  complessive,  con  esclusione  di  ogni  riferimento a singoli
nominativi  e non possono essere diversi dai documenti che gli enti e
le  aziende  di  credito  di  cui  all'art. 5, punto 3, dello statuto
speciale, sono comunque tenuti a produrre alla Banca d'Italia a norma
delle disposizioni da essa emanate.