Art. 6. 
 
  In relazione a quanto disposto all'art. 1, le attribuzioni  che  la
legge 13 marzo 1953, n.  208,  e  successive  modificazioni,  demanda
all'amministrazione  dello   Stato   in   materia   di   Mediocredito
Trentino-Alto Adige sono esercitate dalla regione, la quale  subentra
nella titolarita' delle quote di  partecipazione  statali  previo  il
loro riscatto al valore nominale. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 26 marzo 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                 ANDREOTTI - STAMMATI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1977 
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 8