Art. 6. In relazione a quanto disposto all'art. 1, le attribuzioni che la legge 13 marzo 1953, n. 208, e successive modificazioni, demanda all'amministrazione dello Stato in materia di Mediocredito Trentino-Alto Adige sono esercitate dalla regione, la quale subentra nella titolarita' delle quote di partecipazione statali previo il loro riscatto al valore nominale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 marzo 1977 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1977 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 8