Art. 11.

  Le  province  hanno  la  potesta'  di emanare norme legislative per
l'attuazione  delle  disposizioni del presente decreto concernenti il
servizio  di  produzione  e distribuzione di energia elettrica, ferme
restando  le  attribuzioni  dell'Enel  non modificate dallo statuto e
dalle relative norme di attuazione compreso il presente decreto.