Art. 13. Nella prima applicazione del presente decreto ed in attesa della costituzione delle aziende da parte degli enti locali di cui all'art. 1, allo scopo di assicurare la continuita' del servizio attraverso il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione dell'Enel e del relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nei territori delle province interessate, le aziende provinciali di cui all'art. 10 possono provvedere transitoriamente per conto dei suddetti enti locali al servizio di distribuzione nelle aree attualmente servite dall'Enel assumendo il relativo personale. Nella fase di cui al primo comma, al verificarsi della condizione prevista dal primo comma del precedente art. 6, la distribuzione e' assunta dall'azienda provinciale competente. Ove le aziende provinciali esercitino la facolta' di cui al primo comma o ricorrano le condizioni previste dal secondo comma, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano nei confronti della provincia interessata. Qualora ricorra l'ipotesi di cui al primo comma, i rapporti conseguenti al successivo passaggio, secondo il piano provinciale di cui al precedente art. 2, degli impianti e del personale agli enti locali sono regolati in base ad intese tra la provincia interessata e gli enti locali medesimi.