Art. 13.

  Nella  prima  applicazione  del presente decreto ed in attesa della
costituzione delle aziende da parte degli enti locali di cui all'art.
1, allo scopo di assicurare la continuita' del servizio attraverso il
passaggio  unitario  e  contestuale  degli  impianti di distribuzione
dell'Enel  e  del relativo personale in servizio alla data di entrata
in   vigore   del  presente  decreto  nei  territori  delle  province
interessate,  le  aziende  provinciali  di  cui  all'art.  10 possono
provvedere  transitoriamente  per  conto  dei suddetti enti locali al
servizio  di  distribuzione  nelle aree attualmente servite dall'Enel
assumendo il relativo personale.
  Nella  fase  di cui al primo comma, al verificarsi della condizione
prevista  dal  primo comma del precedente art. 6, la distribuzione e'
assunta dall'azienda provinciale competente.
  Ove  le  aziende provinciali esercitino la facolta' di cui al primo
comma  o  ricorrano  le  condizioni  previste  dal  secondo comma, le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  4,  5,  6 e 7 si applicano nei
confronti della provincia interessata.
  Qualora  ricorra  l'ipotesi  di  cui  al  primo  comma,  i rapporti
conseguenti  al successivo passaggio, secondo il piano provinciale di
cui  al  precedente  art. 2, degli impianti e del personale agli enti
locali sono regolati in base ad intese tra la provincia interessata e
gli enti locali medesimi.