Art. 14.

  Salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  10  e  13,  il  personale
dell'Enel addetto al servizio di distribuzione e' trasferito, secondo
il  piano  provinciale di cui all'art. 2, all'azienda provinciale c/o
alle  aziende municipalizzate degli enti locali. Il trasferimento del
personale  dovra'  comunque  essere  completato  con il trasferimento
degli impianti.
  Al  fine  del  trasferimento  del  personale  dell'Enel all'azienda
provinciale  ed  agli  enti  locali  ai  sensi  del presente decreto,
restano  ferme  le  entita'  numeriche  del  personale  addetto  alla
distribuzione in servizio alla data del 31 dicembre 1976.
  Resta  fermo per il personale trasferito, che il rapporto di lavoro
sara'   regolato   dalle  norme  di  diritto  privato  e  sulla  base
contrattuale  collettiva  ed  individuale  prevista  per i lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  municipalizzate.  Il personale dipendente
dall'Enel   in   servizio  alla  data  di  trasferimento  all'azienda
provinciale o alle aziende degli enti locali e' mantenuto in servizio
e  conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale anche
individuale in atto.
  I  dipendenti  trasferiti alle aziende di cui agli articoli 1 e 10,
gia'  iscritti  al  fondo  di previdenza per i dipendenti dall'Enel e
dalle   aziende  elettriche  private  nonche'  quelli  gia'  iscritti
all'I.N.P.D.A.I.,  hanno  facolta'  di optare, entro i sei mesi dalla
data  del  trasferimento,  a  pena di decadenza, per la conservazione
dell'iscrizione alle gestioni previdenziali anzidette.