Art. 15.

  Non  si  applicano  nel  territorio  delle  province di Trento e di
Bolzano  le  disposizioni  di legge incompatibili con quanto disposto
dal presente decreto.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 marzo 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - ANSELMI -
                                              DONAT-CATTIN - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1977
  Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 9