Art. 2.

  Le  deliberazioni degli enti locali relative a nuove assunzioni del
servizio  di  distribuzione  di energia elettrica sono rese esecutive
dal  competente  organo  provinciale  previo  accertamento della loro
rispondenza   alle   indicazioni   contenute   in   un   piano  della
distribuzione approvato con legge provinciale e rispondente a criteri
di  economicita'  e  di  piu'  razionale  utilizzazione  dell'energia
elettrica a disposizione del fabbisogno locale.
  Le  deliberazioni  di  cui  al  comma precedente sono trasmesse dal
presidente  della  giunta  provinciale  competente  per territorio al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.