Art. 6. Le imprese di cui all'art. 4, punto 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che esercitano attivita' elettrica nell'ambito del territorio nel quale il compito della distribuzione e' svolto da un ente locale, al verificarsi della condizione prevista dalla citata norma di quella di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, o comunque in caso di cessazione di attivita' delle imprese medesime, sono trasferite all'ente locale stesso esclusi gli impianti di produzione se trattasi di grandi derivazioni nei cui confronti si applicano le disposizioni dell'articolo 13, ultimo comma, del testo unico 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1974, n. 381. L'indennizzo relativo ai beni trasferiti e' stabilito dal commissario del Governo, sentita la provincia, secondo i criteri dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138. Il personale dipendente dall'impresa ed in servizio alla data del decreto di cui al primo comma, e' mantenuto in servizio ed inquadrato nell'organico del personale dell'ente.