Art. 6. 
 
  Le imprese di cui all'art. 4, punto  8),  della  legge  6  dicembre
1962, n. 1643, che esercitano  attivita'  elettrica  nell'ambito  del
territorio nel quale il compito della distribuzione e' svolto  da  un
ente locale, al verificarsi della condizione  prevista  dalla  citata
norma di quella di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, o comunque in caso di cessazione di
attivita' delle imprese medesime,  sono  trasferite  all'ente  locale
stesso esclusi gli impianti  di  produzione  se  trattasi  di  grandi
derivazioni  nei  cui  confronti   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 13, ultimo comma, del testo unico 31  agosto  1972,  n.
670 e dell'art. 11 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  27
marzo 1974, n. 381. 
  L'indennizzo  relativo  ai  beni  trasferiti   e'   stabilito   dal
commissario del Governo, sentita  la  provincia,  secondo  i  criteri
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  25  febbraio
1963, n. 138. 
  Il personale dipendente dall'impresa ed in servizio alla  data  del
decreto di cui al primo comma, e' mantenuto in servizio ed inquadrato
nell'organico del personale dell'ente.