Art. 8.

  Nell'ambito  della  potesta'  di  cui  all'art.  7  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  marzo  1974, n. 279, i compiti dei
consorzi  dei  comuni  previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959,
possono  essere  attribuiti  con  legge  provinciale  alle  comunita'
montane  o  agli altri enti di diritto pubblico previsti nello stesso
articolo,  qualora  esprima  il  consenso  la  maggioranza dei comuni
consorziati.
  I  consorzi  di  cui al primo comma o gli enti che li sostituiscono
possono  cedere  alle  province  il diritto alla fornitura di energia
elettrica  ai sensi dell'art. 3 della legge citata verso il pagamento
di  un corrispettivo equivalente al sovracanone stabilito dall'art. 1
della   citata   legge   n.   959,   e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  Le province dispongono dell'energia cosi' acquisita ai
sensi  dell'art.  13  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n. 670 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.