Art. 9.

  Al  fine  di coordinare le esigenze nazionali e quelle provinciali,
provvedendo   al   fabbisogno  territoriale  con  la  piu'  razionale
utilizzazione  delle  risorse  locali attribuite alle province e agli
enti  locali  rispettivamente  ai  sensi del primo e del quarto comma
dell'articolo  13  dello  statuto  e relative norme di attuazione, e'
costituito  presso  il  commissariato  del  Governo  territorialmente
competente  un  comitato di coordinamento delle attivita' elettriche,
composto  da  tre  rappresentanti dello Stato nominati dal Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  tra  i  quali  almeno  uno  designato
dall'Enel,  e tre rappresentanti della provincia interessata nominati
dalla  rispettiva giunta provinciale tra i quali almeno uno designato
dagli  enti  locali che esercitano attivita' elettriche. Nello stesso
modo si provvede alla nomina dei membri supplenti.
  Per raggiungere le finalita' di cui al primo comma:
    a)  fra  le  imprese  degli enti locali, tra queste e l'Enel ed i
soggetti  indicati  nei  numeri  6 ed 8 dell'articolo 4 della legge 6
dicembre  1962, n. 1643, sono ammessi cessioni, scambi, vettoriamenti
e  diversioni  di  energia  elettrica  secondo  le  previsioni  di un
programma di interscambio a livello provinciale;
    b)  per energia elettrica eccedente il fabbisogno, prodotta dagli
enti  ed  imprese  diversi dall'Enel, di cui al n. 3 dell'art. 10 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, si
intende  l'energia  eccedente  il fabbisogno territoriale complessivo
compreso  nel  programma  di interscambio, deliberato dal comitato di
coordinamento. Per tale energia resta fermo quanto disposto dall'art.
10,  punto  3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
342.  La energia utilizzata ai sensi dell'art. 4, n. 6, della legge 6
dicembre  1962,  n.  1643,  dalle  imprese  autoproduttrici fuori del
territorio  provinciale  e' considerata compresa nel fabbisogno delle
imprese stesse.
  Il comitato di coordinamento delibera in particolare in ordine:
    1) al programma del fabbisogno territoriale;
    2)  al  piano  tecnico  di interconnessione delle reti elettriche
nonche'  a proposte relative ad eventuali interconnessioni delle reti
tra le due province;
    3)   al   programma   e,   tenuto   conto  delle  caratteristiche
dell'energia,     alle     condizioni    tecniche    ed    economiche
dell'interscambio   di  cui  al  comma  precedente,  anche  ai  sensi
dell'art.  11  del  decreto  del Presidente della Repubblica 18 marzo
1965,  n.  342, nonche' per soddisfare eventuali richieste dell'Enel,
di  cui all'articolo 12 dello stesso decreto; in quest'ultima ipotesi
il prezzo dell'energia corrisponde a quello determinato per l'energia
fornita  in  attuazione del programma di interscambio. Delibera anche
su  eventuali  scambi  o  acquisti  di energia con imprese elettriche
diverse da quelle di cui alla lettera a) del comma precedente.
  Le  autorizzazioni  previste  dagli articoli 17, salvi gli impianti
relativi  a  concessioni  di piccole derivazioni idroelettriche, e 21
del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 342, possono essere
concesse  se compatibili con le previsioni di sviluppo deliberate dal
comitato di cui al primo comma.
  Le  deliberazioni  di  cui ai numeri 1), 2) e 3) sono comunicate al
Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato  e  rese
vincolanti a tutti gli effetti mediante decreto dello stesso Ministro
da  pubblicare  nel Bollettino ufficiale della regione e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  Le  disposizioni  del  penultimo  ed  ultimo  comma dell'art. 9 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono
estese agli enti locali delle province di Trento e di Bolzano.
  Le  comunicazioni  di  cui  agli  articoli 8 e 19, primo comma, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono
effettuate   anche  alla  provincia  competente,  alla  quale  l'Enel
comunica  i  dati  relativi  alla  sua  attivita'  nel territorio. La
provincia comunica all'Enel i dati relativi alle attivita' elettriche
ai sensi dell'art. 13 dello statuto e delle disposizioni del presente
decreto.
  L'attuazione  del presente articolo e' subordinata all'approvazione
del   piano  provinciale  di  cui  all'art.  2  o  alla  costituzione
dell'azienda provinciale di cui all'art. 10.