Art. 9. Al fine di coordinare le esigenze nazionali e quelle provinciali, provvedendo al fabbisogno territoriale con la piu' razionale utilizzazione delle risorse locali attribuite alle province e agli enti locali rispettivamente ai sensi del primo e del quarto comma dell'articolo 13 dello statuto e relative norme di attuazione, e' costituito presso il commissariato del Governo territorialmente competente un comitato di coordinamento delle attivita' elettriche, composto da tre rappresentanti dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali almeno uno designato dall'Enel, e tre rappresentanti della provincia interessata nominati dalla rispettiva giunta provinciale tra i quali almeno uno designato dagli enti locali che esercitano attivita' elettriche. Nello stesso modo si provvede alla nomina dei membri supplenti. Per raggiungere le finalita' di cui al primo comma: a) fra le imprese degli enti locali, tra queste e l'Enel ed i soggetti indicati nei numeri 6 ed 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono ammessi cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica secondo le previsioni di un programma di interscambio a livello provinciale; b) per energia elettrica eccedente il fabbisogno, prodotta dagli enti ed imprese diversi dall'Enel, di cui al n. 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, si intende l'energia eccedente il fabbisogno territoriale complessivo compreso nel programma di interscambio, deliberato dal comitato di coordinamento. Per tale energia resta fermo quanto disposto dall'art. 10, punto 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 342. La energia utilizzata ai sensi dell'art. 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dalle imprese autoproduttrici fuori del territorio provinciale e' considerata compresa nel fabbisogno delle imprese stesse. Il comitato di coordinamento delibera in particolare in ordine: 1) al programma del fabbisogno territoriale; 2) al piano tecnico di interconnessione delle reti elettriche nonche' a proposte relative ad eventuali interconnessioni delle reti tra le due province; 3) al programma e, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia, alle condizioni tecniche ed economiche dell'interscambio di cui al comma precedente, anche ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonche' per soddisfare eventuali richieste dell'Enel, di cui all'articolo 12 dello stesso decreto; in quest'ultima ipotesi il prezzo dell'energia corrisponde a quello determinato per l'energia fornita in attuazione del programma di interscambio. Delibera anche su eventuali scambi o acquisti di energia con imprese elettriche diverse da quelle di cui alla lettera a) del comma precedente. Le autorizzazioni previste dagli articoli 17, salvi gli impianti relativi a concessioni di piccole derivazioni idroelettriche, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342, possono essere concesse se compatibili con le previsioni di sviluppo deliberate dal comitato di cui al primo comma. Le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono comunicate al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e rese vincolanti a tutti gli effetti mediante decreto dello stesso Ministro da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le disposizioni del penultimo ed ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono estese agli enti locali delle province di Trento e di Bolzano. Le comunicazioni di cui agli articoli 8 e 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono effettuate anche alla provincia competente, alla quale l'Enel comunica i dati relativi alla sua attivita' nel territorio. La provincia comunica all'Enel i dati relativi alle attivita' elettriche ai sensi dell'art. 13 dello statuto e delle disposizioni del presente decreto. L'attuazione del presente articolo e' subordinata all'approvazione del piano provinciale di cui all'art. 2 o alla costituzione dell'azienda provinciale di cui all'art. 10.