Art. 14.

  Il  Ministro  per  la  pubblica  istruzione,  sentito  il Consiglio
nazionale  della  pubblica  istruzione, approva con proprio decreto i
modelli della scheda personale e degli attestati di cui ai precedenti
articoli 4 e 9, e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria in
attuazione della presente legge.
  Il  Ministro  per la pubblica istruzione e' autorizzato a stabilire
in  materia  opportune disposizioni transitorie per l'anno scolastico
1977-78.