(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 10)
                              Art. 10. 
Presunzione di morte a causa di guerra per i dispersi e gli scomparsi 
 
  E' presunta la morte per causa di servizio di guerra, agli  effetti
del presente testo unico, dei militari dei quali, dopo due mesi da un
fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni
di guerra, non si abbiano piu' notizie. 
  E' pure presunta la morte del militare per causa  del  servizio  di
guerra quando risulti che lo  stesso  e'  scomparso  mentre  prestava
servizio di guerra o era prigioniero  presso  il  nemico,  e  non  si
abbiano notizie di lui da almeno un anno. 
  E' presunta altresi' la morte  a  causa  di  fatto  di  guerra  dei
cittadini scomparsi in tempo di guerra in occasione dello svolgimento
di azioni belliche da parte di Forze armate nazionali od estere,  sia
alleate che nemiche, o del verificarsi di un qualsiasi altro fatto di
guerra.