(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 108)
                              Art. 108. 
Nomina dei membri delle commissioni mediche per le pensioni di guerra
 e della commissione medica superiore - Emolumenti ad essi spettanti 
 
  Ai fini della nomina a membri  delle  commissioni  mediche  per  le
Pensioni di guerra e della commissione medica superiore gli ufficiali
medici delle categorie in congedo, anche  se  appartenenti  al  ruolo
d'onore, sono richiamati in servizio per  l'espletamento  delle  loro
mansioni per conto ed a carico del Ministero del tesoro. 
  Per l'assolvimento dell'incarico di cui al  precedente  comma,  gli
ufficiali medici, collocati a riposo ai sensi della legge  24  maggio
1970, n. 336, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  possono
essere richiamati in servizio a termini dell'art. 1  della  legge  14
agosto 1974, n. 355. 
  I richiami in servizio di cui ai precedenti commi  sono  effettuati
per un  periodo  non  superiore  ad  anni  cinque  e  possono  essere
rinnovati per periodi successivi, ma comunque non oltre il limite  di
eta' previsto dall'art. 63 della legge 10 aprile 1954, n. 113, per le
varie categorie di ufficiali medici. 
  In relazione al sopravvenuto mutamento delle esigenze di  servizio,
la competente autorita', su richiesta del Ministro del  tesoro,  puo'
disporre  in  qualunque  tempo  la  cessazione  dal  servizio   degli
ufficiali richiamati ai sensi dei precedenti commi. 
  Ai membri civili delle  commissioni  mediche  periferiche  o  della
commissione medica superiore, non dipendenti dallo Stato,  e'  dovuto
un compenso per le prestazioni professionali effettuate. 
  Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto,  la  misura
del compenso di cui al precedente comma nonche' l'emolumento  mensile
da liquidarsi, ove competa, ai sanitari  civili  che,  ai  sensi  del
sesto comma del precedente art. 105 vengano nominati presidenti delle
commissioni mediche. 
  L'onere per stipendi ed indennita'  dovuti  agli  ufficiali  medici
richiamati in servizio, per i compensi ai medici  civili  di  cui  al
quinto comma, per l'emolumento eventualmente  spettante  ai  sanitari
nominati presidenti delle commissioni  mediche  per  le  pensioni  di
guerra e per il funzionamento in genere delle  commissioni  stesse  e
della commissione medica superiore grava sullo  stato  di  previsione
della spesa del Ministero del tesoro.