Art. 116. Ricorso alla Corte dei conti Contro il provvedimento del Ministro del tesoro e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso risultante dall'apposito registro tenuto dai comuni o dagli atti dell'ufficio che ha effettuato la consegna. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La riscossione dell'indennita' una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti. Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall'autorita' comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive associazioni assistenziali erette in enti morali, e' esente da spese di bollo e, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potra' essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore. Per la prosecuzione del ricorso da parte degli eredi non si applicano le norme della legge tributaria sulle successioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso e' validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque l'assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione puo' anche nominare l'avvocato difensore, sia con procura notarile, sia con delega in calce allo stesso ricorso.