(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 117)
                              Art. 117. 
         Competenza della Corte dei conti: sezioni ordinarie 
 
  Se, in dipendenza di un  medesimo  evento  attribuito  a  causa  di
servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro
e la pensione  privilegiata  ordinaria  dal  competente  Ministero  e
l'interessato  impugni  entrambi   i   provvedimenti   negativi,   la
decisione, anche sul diritto alla pensione  di  guerra,  spetta  alla
sezione della Corte dei conti competente per la pensione privilegiata
ordinaria. 
  Il ricorso proposto contro i provvedimenti  di  cui  al  precedente
comma si  considera  utilmente  presentato  rispetto  ad  entrambi  i
provvedimenti quando sia prodotto entro  novanta  giorni  dalla  piu'
recente data di  notificazione,  ove  quest'ultima  si  riferisca  al
provvedimento negativo di pensione di  guerra.  Qualora,  invece,  la
suindicata notificazione abbia ad oggetto il  provvedimento  negativo
di pensione privilegiata ordinaria, il ricorso e' ricevibile anche se
avanzato  oltre  il  predetto  termine,  purche'  la  pronuncia  sia,
avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero a seguito di domanda
fatta dall'interessato per  conseguire  il  trattamento  privilegiato
ordinario entro novanta giorni dalla notificazione del  provvedimento
negativo di pensione di guerra. 
  Le disposizioni contenute nel comma precedente si  applicano  anche
nel caso in cui  il  ricorso  sia  stato  proposto  contro  il  primo
provvedimento e questo sia stato notificato posteriormente  a  quello
emesso in un tempo successivo.