Art. 119. Notificazione dei provvedimenti Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennita' regolati dal presente testo unico devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale, nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalita' previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, e successive modificazioni ed integrazioni. La notificazione puo' essere omessa qualora i provvedimenti di liquidazione di pensione, assegno o indennita' siano, a termini di legge, di pieno accoglimento delle richieste degli interessati. In tal caso il provvedimento e' trasmesso all'interessato a mezzo del servizio postale nei modi previsti dal precedente comma ovvero e' consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta con firma convalidata dal funzionario che ha effettuato la consegna. Il provvedimento puo' anche essere consegnato per il tramite del comune di residenza ed, in tale ipotesi, l'interessato rilascia, su apposito registro del comune, ricevuta autenticata dal segretario.