Art. 120. Controllo sui provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro I provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro, a termini del presente testo unico, sono sottoposti al riscontro contabile delle ragionerie provinciali dello Stato ed al controllo preventivo della Corte dei conti a norma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e successive modificazioni. Sono esclusi dal riscontro contabile e dal controllo di cui al precedente comma i provvedimenti adottati in via provvisoria.