(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 120)
                              Art. 120. 
Controllo sui provvedimenti emessi dalle  direzioni  provinciali  del
                               tesoro 
 
  I provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali  del  tesoro,  a
termini del  presente  testo  unico,  sono  sottoposti  al  riscontro
contabile delle ragionerie provinciali dello Stato  ed  al  controllo
preventivo della Corte dei conti a norma dell'art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1955,  n.  1544,  e  successive
modificazioni. 
  Sono esclusi dal riscontro contabile e  dal  controllo  di  cui  al
precedente comma i provvedimenti adottati in via provvisoria.