(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 122)
                              Art. 122. 
     Autorizzazione del pagamento della pensione e degli assegni 
 
  I provvedimenti di prima liquidazione di pensione o di  assegno  di
guerra nonche' quelli  relativi  a  variazioni  di  trattamenti  gia'
conferiti costituiscono autorizzazione di pagamento per le  direzioni
provinciali del tesoro. 
  Tuttavia, fino a quando non saranno  emanate  disposizioni  per  la
modifica della procedura concernente il pagamento  delle  pensioni  a
carico dello Stato prevista dalle norme vigenti alla data di  entrata
in  vigore  del  presente  testo   unico,   gli   uffici   competenti
continueranno ad emettere, in deroga  alla  disposizione  di  cui  al
primo comma, il ruolo di iscrizione relativo al  primo  pagamento  di
pensione o di assegno.