(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 125)
                              Art. 125. 
                    Esenzione dalle tasse postali 
 
  Le corrispondenze concernenti i procedimenti amministrativi di  cui
al  presente  testo  unico,  spedite  dagli  uffici  della  Direzione
generale delle pensioni di guerra  all'indirizzo  degli  interessati,
hanno corso senza affrancatura,  purche'  siano  munite  di  apposito
contrassegno. 
  Al rimborso delle relative tasse postali  a  favore  del  Ministero
delle poste e  delle  telecomunicazioni  provvede  il  Ministero  del
tesoro in base a convenzione.