(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 128)
                              Art. 128. 
Termini per la presentazione delle domande di pensione indiretta per 
eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore  del
                        presente testo unico 
 
  I congiunti del militare o del civile deceduto  anteriormente  alla
data di entrata in vigore del presente testo unico i quali, alla data
medesima,  siano  in  possesso  dei  prescritti  requisiti,   possono
produrre domanda intesa a  conseguire  il  trattamento  pensionistico
entro e non oltre due anni dalla predetta data,  fermi  restando,  se
pie' favorevoli, i termini previsti dal primo, terzo e  quarto  comma
dell'art. 100 del presente testo unico. 
  Per i minori e i dementi il termine  di  cui  la  comma  precedente
rimane sospeso finche' duri l'incapacita' di agire. 
  Le domande di cui al presente articolo sono ammesse  sempreche'  le
lesioni, ferite o infermita' dalle quali e'  derivata  la  morte  del
militare e del civile siano state constatate nei modi e  nei  termini
previsti nel secondo e terzo comma del precedente art. 127 ovvero  si
verifichino le circostanze  di  cui  al  quarto  o  al  quinto  comma
dell'articolo stesso.