(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 129)
                              Art. 129. 
Termine per la revisione amministrativo dei provvedimenti oggetto  di
                       gravame giurisdizionale 
 
  La revisione amministrativa dei provvedimenti  oggetto  di  gravame
giurisdizionale di cui all'art. 13 della legge  28  luglio  1971,  n.
585, deve essere ultimata entro un anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente testo unico. 
  Qualora, allo scadere del predetto termine non sia stato possibile,
da  parte  della  Direzione  generale  delle  pensioni   di   guerra,
completare la necessaria istruttoria, i provvedimenti di cui al comma
precedente sono trasmessi, a cura della predetta direzione  generale,
alla Corte dei conti per la definizione del  ricorso  giurisdizionale
anche sulla base della documentazione eventualmente acquisita in sede
di revisione.