(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 13)
                              Art. 13. 
                   Proroga dell'assegno temporaneo 
 
  Qualora alla scadenza del periodo di  assegno  temporaneo  non  sia
compiuto il procedimento per la nuova  valutazione  dell'invalidita',
il pagamento  dell'assegno  e'  prorogato  a  cura  della  competente
direzione provinciale del tesoro, per un periodo massimo di tre  anni
in base agli atti della relativa liquidazione  Trascorso  un  biennio
dalla scadenza dell'assegno temporaneo la direzione  provinciale  del
tesoro deve inviare apposita  segnalazione  alla  Direzione  generale
delle  pensioni  di  guerra  che  ove  non  possa  farsi  luogo  alla
tempestiva  emanazione  dell'ulteriore  provvedimento,  autorizza  il
pagamento dell'assegno, titolo di proroga, anche  oltre  il  predetto
termine triennale. 
  Nei casi di mutamento di categoria con  assegnazione  di  categoria
inferiore, la somma corrisposta per  proroga  e'  imputata  al  nuovo
trattamento economico limitatamente, pero',  all'importo  delle  rate
maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo  a
recupero. 
  Nel caso in cui all'invalido non venga  liquidato,  per  conseguita
guarigione, ulteriore trattamento, la somma corrisposta a  titolo  di
proroga non e' ripetibile.