(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 136)
                              Art. 136. 
Revisione dei provvedimenti emanati in  base  alle  norme  anteriori.
              Decorrenza degli effetti della revisione 
 
  I provvedimenti emanati anteriormente  all'entrata  in  vigore  del
presente testo unico in base  a  disposizioni  modificate  dal  testo
unico medesimo  sono  sottoposti  a  revisione,  su  richiesta  degli
interessati, anche se sia intervenuta in  proposito  decisione  della
Corte dei conti. 
  Qualora la domanda sia presentata  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente testo unico, l'eventuale  liquidazione
ha decorrenza da tale data. Trascorso questo termine la  liquidazione
decorre  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello   della
presentazione della domanda  sempreche'  questa  sia  prodotta  entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente testo  unico
ovvero,  se  piu'  favorevole  per  l'interessato,  dalla   data   di
insorgenza del diritto.