(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Tabella E)
                              TABELLA E 
                     ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA' 
 
    A) 
    1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che 
  abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente, quando 
  siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due 
  inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei 
  due piedi) o a sordita' bilaterale assoluta e permanente oppure 
  quando siano accompagnate da una invalidita' ascrivibile a una 
  delle prime cinque categorie dell'annessa tabella "A". 
    2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite 
  della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme. 
    (Annue: L. 6000.000). 
 
    A-bis) 
    1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che 
  abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente. 
    2) Alterazioni delle facolta' mentali tali da richiedere 
accertamenti e trattamenti  sanitari  obbligatori  in  condizioni  di
   degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. 
                                 In 
  caso di cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in 
  condizioni di degenza, l'assegno verra' conservato quando 
  l'infermita' mentale richieda trattamento sanitario obbligatorio 
  non in condizioni di degenza e finche' duri tale situazione. 
    3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo 
  spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti 
  inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici 
  retto-vescicali). 
    (Annue: L. 5.100.000). 
 
    B) 
    1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo 
  spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da 
  apportate, isolatamente o nel loro complesso profondi ed 
  irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale. 
    2) Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da determinare 
  una assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica 
  e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a 
  letto. 
    3) La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo 
  gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due 
  mani. 
    4) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse 
  con la impossibilita' assoluta e permanente dell'applicazione di 
  apparecchio di protesi. 
    (Annue: L. 4.500.000). 
 
    C) 
    1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello 
  stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e 
  della coscia con impossibilita' dell'applicazione dell'apparecchio 
  di protesi. 
    (Annue: L. 3.900.000). 
 
    D) 
    1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza. 
    (Annue: L. 3300.000). 
 
    E) 
    1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali 
  da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 
  della normale. 
    2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo 
  inferiore rispettivamente del braccio e della coscia. 
    3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i 
  pollici. 
    4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo 
  inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della 
  gamba. 
    5) Alterazioni delle facolta' mentali che richiedono trattamenti 
  sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture 
  ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto 
  trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza 
ospedaliera, cessati ai sensi della legge 180  del  13  maggio  1978,
  sempreche' tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla 
  vita organica e sociale. 
    (Annue: L. 2.700.000). 
 
    F) 
    1) Perdita totale di una mano e del due piedi insieme. 
    2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore 
  amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo 
  inferiore della gamba. 
    3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore 
  amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al 
  terzo inferiore della coscia. 
    4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo 
  inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba. 
    5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo 
  inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della 
  gamba. 
    6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza. 
    7) Alterazioni delle facolta' mentali che apportino profondi 
  perturbamenti alla vita organica e sociale. 
    8) Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da determinare 
  una assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, 
  ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a 
  letto. 
    (Annue: L. 2.100.000). 
 
    G) 
    1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme. 
    2) La disarticolazione di un'anca. 
    3) Tutte le alterazioni delle facolta' mentali (schizofrenia e 
sindromi schizofreniche,  demenza  paralitica,  demenze  traumatiche,
  demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo 
  incapace a qualsiasi attivita'. 
    4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta 
  incapacita' a proficuo lavoro. 
    (Annue: L. 1.800.000). 
 
    H) 
    1) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene. 
    2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, 
  spienica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano 
  preternaturale. 
    3) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente quando si 
accompagni alla perdita o a disturbi permanenti  della  favella  o  a
  disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico. 
    4) Cardiopatia organica in stato di permanente scompenso o con 
  permanente insufficienza coronarica ecg. accertata. 
    5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione 
  funzionale del ginocchio corrispondente. 
    (Annue: L. 1.200.000)