(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 15)
                              Art. 15. 
                Assegni spettanti ai grandi invalidi 
 
  In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo,  gli  invalidi
affetti da lesioni o infermita' elencate nella tabella E, annessa  al
presente   testo   unico,   hanno   diritto   ad   un   assegno   per
superinvalidita',  non  riversibile,  nella  misura  indicata   nella
tabella stessa. 
  Agli invalidi affetti da lesioni o infermita'  o  da  complesso  di
menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ยช categoria di pensione  e
che non siano contemplate  nella  tabella  E  compete  aggiunta  alla
pensione od  all'assegno  temporaneo,  un  assegno  integrativo,  non
riversibile,   in   misura   pari   alla   meta'   dell'assegno    di
superinvalidita' previsto nella lettera H della tabella E.