Art. 15. Assegni spettanti ai grandi invalidi In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermita' elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidita', non riversibile, nella misura indicata nella tabella stessa. Agli invalidi affetti da lesioni o infermita' o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ยช categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari alla meta' dell'assegno di superinvalidita' previsto nella lettera H della tabella E.