(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 20)
                              Art. 20. 
                     Assegno di incollocabilita' 
 
  Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad
assegno delle categorie dalla 2ª alla 8ª, che siano incollocabili  ai
sensi dell'art. 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n.  375,  e
successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed
il grado della  loro  invalidita'  di  guerra,  possano  riuscire  di
pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro  od
alla  sicurezza  degli  impianti  e  che   risultino   effettivamente
incollocati, e' attribuito, in aggiunta alla pensione  o  all'assegno
temporaneo di guerra, e fino al compimento del 65° anno di  eta',  un
assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra  il
trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla 1°
categoria con assegno di superinvalidita'  di  cui  alla  tabella  E,
lettera H, esclusa l'indennita' di assistenza e di accompagnamento, e
quello complessivo di cui sono titolari. 
  Gli invalidi provvisti di assegno di  incollocabilita',  e  per  la
durata di questo, vengono  assimilati,  a  tutti  gli  effetti,  agli
invalidi ascritti alla 1ª categoria. Resta impregiudicata la facolta'
di  chiedere  la  revisione  della  pensione   o   dell'assegno   per
aggravamento dell'invalidita' di guerra, ai sensi del successivo art. 
24. 
  L'assegno di incollocabilita' e' liquidato per periodi di tempo non
inferiori a due anni ne'  superiori  a  quattro.  Entro  i  sei  mesi
anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l'invalido e'  sottoposto
ad   accertamenti   sanitari   ai   fini   dell'eventuale   ulteriore
liquidazione dell'assegno. Qualora all'invalido sia  riconosciuto  il
diritto all'assegno di incollocabilita' per periodi  complessivamente
superiori ad anni otto, anche se non continuativi,  l'assegno  stesso
viene liquidato fino  al  compimento  del  65°  anno  di  eta'  senza
ulteriori accertamenti sanitari. E' in facolta' dell'interessato, ove
ritenga  che  l'invalidita'  non  sia  piu'  tale  da   riuscire   di
pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla
sicurezza degli impianti,  di  chiedere,  in  qualsiasi  momento,  di
essere sottoposto ad accertamenti  sanitari  da  parte  del  collegio
medico  provinciale,  di  cui  al  comma  successivo,   perche'   sia
constatata la cessazione dello  stato  di  incollocabilita'  ai  fini
degli adempimenti occorrenti per l'eventuale iscrizione  nelle  liste
di collocamento. Il collegio medico provinciale e'  tenuto,  in  ogni
caso, a dare immediata comunicazione  dell'esito  degli  accertamenti
sanitari alla Direzione generale delle pensioni di guerra. 
  L'incollocabilita'  e'  riconosciuta  previo  parere  del  collegio
medico provinciale di cui all'art. 7 della legge 3  giugno  1950,  n.
375, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui composizione,
esclusivamente per l'esame dei casi  di  cui  al  presente  articolo,
viene integrata con il presidente della  commissione  medica  per  le
pensioni di guerra competente per  territorio  o  con  un  sanitario,
componente la predetta commissione, designato dal presidente stesso. 
  Il parere del  collegio  medico  di  cui  al  precedente  comma  ha
rilevanza solo per quanto  riguarda  la  liquidazione  o  il  diniego
dell'assegno di incollocabilita'. 
  Il direttore  generale  delle  pensioni  di  guerra  provvede  alla
liquidazione o al diniego dell'assegno  di  incollocabilita'  con  le
modalita' previste dal successivo art. 101. 
  L'assegno di incollocabilita' decorre dal  primo  giorno  del  mese
successivo  a  quello  della  presentazione  della  domanda,  non  e'
cumulabile con l'indennita' di disoccupazione eventualmente spettante
e compete finche' sussistano le condizioni che  ne  determinarono  la
liquidazione. 
  Il trattamento  di  incollocabilita'  puo'  essere  in  ogni  tempo
recovato,  quando  vengano  meno  i  requisiti  richiesti   per,   la
liquidazione del trattamento stesso, con determinazione del direttore
generale delle pensioni di guerra da notificarsi all'interessato. 
  Gli  invalidi  fruenti  dell'assegno  di   incollocabilita'   hanno
l'obbligo, qualora esplichino attivita' lavorativa, in proprio o alle
dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio
dell'attivita' medesima, il  verificarsi  di  tale  circostanza  alla
competente direzione provinciale del tesoro che procede all'immediata
sospensione  dell'assegno,  dandone  comunicazione   alla   Direzione
generale delle pensioni di guerra per i conseguenti provvedimenti  da
adottarsi con effetto dal giorno dell'avvenuta sospensione. 
  Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al  precedente  comma,
vengono recuperate le somme indebitamente corrisposte a decorrere dal
primo giorno del mese successivo a quello  in  cui  ha  avuto  inizio
l'attivita' lavorativa. In tale ipotesi puo'  essere  comminata,  con
decreto del Ministro del tesoro, una sanzione pecuniaria a  carattere
civile fino ad un importo massimo  corrispondente  a  sei  mensilita'
dell'assegno di incollocabilita'. 
  Ai mutilati ed invalidi di guerra che fino alla data del compimento
del 650 anno di eta' abbiano fruito dell'assegno di  incollocabilita'
viene corrisposto d'ufficio, dal giorno successivo alla data predetta
ed in aggiunta al trattamento previsto per la  categoria  alla  quale
sono ascritti, un assegno di importo  pari  a  quello  stabilito  dal
primo comma del  presente  articolo  a  titolo  compensativo  per  la
mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia
di assunzione obbligatoria al lavoro. Ai titolari dell'assegno di cui
al presente comma si applicano le disposizioni contenute nel  secondo
comma del presente articolo.