Art. 20. Assegno di incollocabilita' Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª alla 8ª, che siano incollocabili ai sensi dell'art. 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita' di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, e' attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo di guerra, e fino al compimento del 65° anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla 1° categoria con assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera H, esclusa l'indennita' di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita', e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª categoria. Resta impregiudicata la facolta' di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidita' di guerra, ai sensi del successivo art. 24. L'assegno di incollocabilita' e' liquidato per periodi di tempo non inferiori a due anni ne' superiori a quattro. Entro i sei mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l'invalido e' sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell'eventuale ulteriore liquidazione dell'assegno. Qualora all'invalido sia riconosciuto il diritto all'assegno di incollocabilita' per periodi complessivamente superiori ad anni otto, anche se non continuativi, l'assegno stesso viene liquidato fino al compimento del 65° anno di eta' senza ulteriori accertamenti sanitari. E' in facolta' dell'interessato, ove ritenga che l'invalidita' non sia piu' tale da riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, di chiedere, in qualsiasi momento, di essere sottoposto ad accertamenti sanitari da parte del collegio medico provinciale, di cui al comma successivo, perche' sia constatata la cessazione dello stato di incollocabilita' ai fini degli adempimenti occorrenti per l'eventuale iscrizione nelle liste di collocamento. Il collegio medico provinciale e' tenuto, in ogni caso, a dare immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti sanitari alla Direzione generale delle pensioni di guerra. L'incollocabilita' e' riconosciuta previo parere del collegio medico provinciale di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio o con un sanitario, componente la predetta commissione, designato dal presidente stesso. Il parere del collegio medico di cui al precedente comma ha rilevanza solo per quanto riguarda la liquidazione o il diniego dell'assegno di incollocabilita'. Il direttore generale delle pensioni di guerra provvede alla liquidazione o al diniego dell'assegno di incollocabilita' con le modalita' previste dal successivo art. 101. L'assegno di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non e' cumulabile con l'indennita' di disoccupazione eventualmente spettante e compete finche' sussistano le condizioni che ne determinarono la liquidazione. Il trattamento di incollocabilita' puo' essere in ogni tempo recovato, quando vengano meno i requisiti richiesti per, la liquidazione del trattamento stesso, con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra da notificarsi all'interessato. Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocabilita' hanno l'obbligo, qualora esplichino attivita' lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita' medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente direzione provinciale del tesoro che procede all'immediata sospensione dell'assegno, dandone comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra per i conseguenti provvedimenti da adottarsi con effetto dal giorno dell'avvenuta sospensione. Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, vengono recuperate le somme indebitamente corrisposte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'attivita' lavorativa. In tale ipotesi puo' essere comminata, con decreto del Ministro del tesoro, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilita' dell'assegno di incollocabilita'. Ai mutilati ed invalidi di guerra che fino alla data del compimento del 650 anno di eta' abbiano fruito dell'assegno di incollocabilita' viene corrisposto d'ufficio, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno di importo pari a quello stabilito dal primo comma del presente articolo a titolo compensativo per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria al lavoro. Ai titolari dell'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo.