(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 27)
                              Art. 27. 
Ammissione degli invalidi minorenni in  istituti  di  rieducazione  e
                           qualificazione 
 
  Gli invalidi di guerra di ambedue i sessi,  di  eta'  minore,  sono
ammessi, ove ne venga fatta richiesta e ve ne sia la  necessita',  in
istituti appositi che ne  curino  la  rieducazione  e  qualificazione
professionale   in   rapporto   alle   attitudini   residue,   previa
autorizzazione delle amministrazioni o degli enti competenti. L'onere
relativo e' a carico dello Stato. 
  Per  i   minori   invalidi   di   1ª   categoria,   la   necessita'
dell'ammissione negli istituti di rieducazione  o  qualificazione  e'
presunta. 
  Per i minori ascritti a categoria inferiore alla 1ª la opportunita'
dell'ammissione dei medesimi nei suddetti istituti e' accertata dalle
amministrazioni o dagli enti competenti. 
  Al rimborso delle rette a favore delle amministrazioni o degli enti
competenti provvedono le direzioni provinciali del tesoro con i fondi
stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della  spesa
del Ministero del tesoro. 
  Durante  il  periodo  di  permanenza  nei  predetti  Istituti,  nei
confronti degli invalidi di cui al primo  comma,  verra'  effettuata,
dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, una  ritenuta  non
superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo. 
  Gli istituti che ricoverino invalidi minorenni, ai sensi del  primo
comma del presente  articolo,  devono  dare  immediata  comunicazione
dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro, che  ha
in carico la partita di pensione dell'invalido, per  gli  adempimenti
di competenza.