(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 30)
                              Art. 30. 
Non cumulabilita' fra trattamento pensionistico di guerra e 
indennizzo  derivante  da  assicurazione  obbligatoria   contro   gli
                             infortuni. 
              Facolta' di opzione fra i due trattamenti 
 
  Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 si applicano  anche  nel
caso dell'esistenza di un rapporto di dipendenza dell'invalido  dallo
Stato o da enti pubblici o da ditte private. 
  Qualora fosse dovuta indennita'  in  base  alle  norme  vigenti  in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,  ovvero  in
virtu' di contratto, e' in facolta' degli interessati di  optare  tra
la indennita' stessa e  la  pensione,  l'assegno  o  l'indennita'  di
guerra secondo le norme di cui al presente titolo. 
  La pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra non sono cumulabili
con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo.  Sono,
invece, cumulabili con indennizzi che derivino da atti di  previdenza
facoltativi esistenti a favore dell'interessato. 
  L'opzione e' fatta mediante dichiarazione resa davanti  al  pretore
del luogo di domicilio dell'interessato e puo' essere ritrattata solo
nel caso previsto dal comma successivo. 
  Qualora,  per   effetto   di   disposizioni   legislative   emanate
successivamente  all'esercizio  dell'opzione,   il   trattamento   di
pensione, assegno o indennita'  di  guerra  venga  a  risultare  piu'
favorevole per gli interessati  di  quello  conseguito  a  norma  del
secondo comma  in  base  alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero  in  virtu'  di
contratto,  gli  interessati  medesimi  sono  ammessi   a   rinnovare
l'opzione per il conseguimento del trattamento  di  guerra  in  luogo
dell'indennizzo fruito. 
  Nell'eventualita' che sia stata gia' liquidata  una  indennita'  in
capitale in base alle  norme  vigenti  in  materia  di  assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu'  di  contratto,  la
somma   corrisposta   per   tale   titolo   e'    considerata    come
capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno  di
guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente  quota  della
pensione o dell'assegno. Il calcolo  per  la  capitalizzazione  viene
fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale per le rendite vitalizie immediate. 
  Se l'indennita' di infortunio sia stata gia' liquidata  in  rendita
vitalizia, la  liquidazione  della  pensione  di  guerra  implica  la
sospensione del pagamento agli interessati della rendita stessa,  che
deve,  invece,  essere  versata,  a  cura  degli  organi   erogatori,
sull'apposito capitolo, in conto entrate del tesoro. 
  Copia autentica della dichiarazione di  opzione  va  allegata  alla
domanda da presentarsi al Ministero del tesoro -  Direzione  generale
delle pensioni di guerra, secondo il disposto del successivo art.  97
ed il nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese  successivo
a quello della presentazione della domanda stessa.