Art. 31. Facolta' di opzione per i marittimi militarizzati Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del sinistro, erano militarizzati, e' in facolta' degli interessati di optare tra la pensione, l'assegno o l'indennita', previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro vigente alla data del sinistro medesimo nonche' dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra. In tal caso si applicano le norme dell'art. 30 e del successivo art. 36.