(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 31)
                              Art. 31. 
          Facolta' di opzione per i marittimi militarizzati 
 
  Nel caso di infortunio per causa di guerra che  colpisca  equipaggi
di  navi  mercantili  i  quali,  al  momento  del   sinistro,   erano
militarizzati, e' in facolta' degli  interessati  di  optare  tra  la
pensione,   l'assegno   o   l'indennita',   previsti   dalla    legge
sull'assicurazione contro  gli  infortuni  degli  operai  sul  lavoro
vigente alla data del sinistro medesimo  nonche'  dalle  disposizioni
speciali per gli equipaggi  suddetti,  e  la  pensione,  l'assegno  o
l'indennita' di guerra. 
  In tal caso si applicano le norme dell'art.  30  e  del  successivo
art. 36.