Art. 36. Determinazione delle quote spettanti agli aventi diritto, nel caso di opzione esercitata soltanto da alcuni di essi L'opzione per l'indennita' di infortunio implica rinuncia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto. Qualora vi siano piu' aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennita' di infortunio, a costui e' liquidata la parte di indennita' che gli spetterebbe, se anche gli altri rinunciassero alla pensione od all'assegno di guerra e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di guerra a cui avrebbero diritto se tutti vi partecipassero. Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota e' ripartita tra gli altri. Quando l'interessato opti per l'indennita' e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, l'autorita' giudiziaria competente determina se e quale quota dell'indennita' che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.