(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 36)
                              Art. 36. 
Determinazione delle quote spettanti agli aventi diritto, nel caso di
            opzione esercitata soltanto da alcuni di essi 
 
  L'opzione per l'indennita'  di  infortunio  implica  rinuncia  alla
pensione o all'assegno  di  guerra  anche  per  i  successivi  aventi
diritto. 
  Qualora vi siano piu' aventi diritto a pensione  o  ad  assegno  di
guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennita' di infortunio, a
costui e' liquidata la parte di indennita' che  gli  spetterebbe,  se
anche gli altri rinunciassero alla pensione od all'assegno di  guerra
e  ai  rimanenti  viene  liquidata  quella  parte  della  pensione  o
dell'assegno  di  guerra  a  cui  avrebbero  diritto  se   tutti   vi
partecipassero. 
  Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia
optato per la quota di pensione o di assegno di guerra,  detta  quota
e' ripartita tra gli altri. 
  Quando l'interessato opti per l'indennita'  e  vi  siano  altri  ai
quali potrebbe in tutto o  in  parte  devolversi  successivamente  il
diritto  alla  pensione  o   all'assegno   di   guerra,   l'autorita'
giudiziaria competente determina se e quale quota dell'indennita' che
si corrisponde debba  essere  vincolata  a  garanzia  dei  successivi
aventi diritto.