(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 37)
                              Art. 37. 
Diritto a pensione della vedova e della donna che  non  abbia  potuto
              contrarre matrimonio a causa della guerra 
 
  La vedova del militare morto per causa  di  servizio  di  guerra  o
attinente alla guerra, o del civile morto per i  fatti  di  cui  agli
articoli 8 e 9 ha  diritto  alla  pensione  di  guerra  nella  misura
stabilita dalla annessa tabella G. 
  La pensione non spetta alla vedova quando, con sentenza passata  in
giudicato,  sia  stata  pronunciata  separazione  personale   a   lei
addebitabile. 
  Agli effetti della pensione di guerra, e' considerata  come  vedova
la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la  morte  del
militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre  mesi
dalla data della procura da lui rilasciata per  la  celebrazione  del
matrimonio. 
  La stessa disposizione e' applicabile anche  quando  la  morte  del
militare  o  del  civile  sia  avvenuta  dopo  trascorso  il  termine
suddetto, ma durante lo stato di guerra e purche' le circostanze  che
impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili  a
volonta' delle parti. 
  Anche in mancanza di procura le disposizioni  di  cui  al  presente
articolo sono applicabili quando il militare,  durante  lo  stato  di
guerra, abbia  dichiarato  di  voler  contrarre  matrimonio,  purche'
risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento  certo,
uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e  purche'  le
circostanze  che  impedirono  la  celebrazione  del  matrimonio   non
risultino imputabili a volonta' delle parti.