Art. 39. Assegno di maggiorazione a favore della vedova e degli orfani Alla vedova, alla vedova assimilata ed agli orfani di militari o di civili deceduti a causa di guerra nonche' alla vedova, alla vedova assimilata e agli orfani di cui al precedente art. 38, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70, e' liquidato, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra indiretta di cui all'annessa tabella G, un assegno di maggiorazione nella misura di L. 474.000 annue. Qualora la vedova e gli orfani fruiscano gia' del trattamento pensionistico, l'assegno di cui al presente articolo e' liquidato, in presenza dei prescritti requisiti, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro. L'assegno di maggiorazione puo' essere in ogni tempo revocato con provvedimento del competente direttore provinciale del tesoro, da notificarsi agli interessati, quando vengano meno le condizioni economiche che ne hanno determinato il conferimento. I titolari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire dell'assegno stesso. Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione dell'assegno ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito. I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di maggiorazione.