(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 50)
                              Art. 50. 
Liquidazione in via provvisoria del trattamento pensionistico per le 
vedove e orfani di titolari di pensione o assegno temporaneo dalla 2ª
        alla 8ª categoria deceduti per invalidita' di guerra 
 
  Nei casi di cui agli articoli 37, 44,  45  e  46,  a  favore  delle
vedove e degli orfani di invalidi  forniti  di  pensione  od  assegno
dalla 2ª alla 8ª categoria, e' liquidato, in  via  provvisoria  e  su
domanda degli interessati, dalle competenti direzioni provinciali del
tesoro, il trattamento  pensionistico  nella  misura  prevista  dalla
annessa tabella N o, nei casi di cui al terzo  comma  dell'art.  135,
nella misura prevista dalla allegata tabella L, salvo i provvedimenti
definitivi di competenza dell'amministrazione centrale.