(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 54)
                              Art. 54. 
Decorrenza della pensione spettante alla vedova, agli orfani  e  alle
                        categorie assimilate 
 
  La pensione e gli assegni regolati dal  presente  titolo  decorrono
dal giorno successivo a quello della  morte  o  della  scomparsa  del
militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo art. 100. 
  Il riparto tra piu' aventi diritto ad una pensione o ad un  assegno
gia' conferito, quando ricorrano le condizioni di legge, deve  essere
richiesto con apposita  domanda  da  parte  degli  interessati  e  la
corresponsione della quota parte degli assegni decorre,  per  ciascun
beneficiario, dal primo giorno del mese  successivo  a  quello  della
presentazione della domanda medesima.