(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 62)
                              Art. 62. 
      Genitore che abbia perduto piu' figli per causa di guerra 
 
  Il genitore di piu' militari o civili morti a causa del servizio di
guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra  di  cui  agli
articoli 8 e 9 consegue, a prescindere dall'eta' e  dalle  condizioni
economiche, la pensione piu' favorevole che gli compete. 
  Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del  40%
della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre  il
primo. 
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti  non  si  applicano  nei
confronti dei collaterali e degli  assimilati  a  genitori  ai  quali
compete in ogni caso una sola pensione sempreche'  si  trovino  nelle
condizioni previste dagli articoli 57 e 58.