Art. 74. Indennita' integrativa speciale Ai titolari di trattamento pensionistico di guerra compete un'indennita' integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei trattamenti stessi. L'indennita' integrativa speciale di cui al precedente comma viene determinata annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno. La misura dell'indennita' viene stabilita sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100 e valutati ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria e commercio per il periodo, precedente all'anno di applicazione dell'indennita' integrativa speciale, compreso tra il 1 novembre e il 31 ottobre dell'anno successivo. Nei riguardi degli invalidi ascritti alla 1ª categoria con assegno di superinvalidita', per ogni punto di variazione, in aumento o in diminuzione, l'indennita' integrativa speciale e', per le varie lettere di superinvalidita', rispettivamente maggiorata o ridotta degli importi sottoindicati: lettera A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.824 lettera A-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.728 lettera B: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.632 lettera C: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.536 lettera D: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.440 lettera E: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.344 lettera F: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.248 lettera G: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.152 lettera H: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.056 Nei riguardi degli invalidi ascritti alla 1ª categoria senza assegno di superinvalidita', per ogni punto di variazione, in aumento o in diminuzione, l'indennita' integrativa speciale e' rispettivamente maggiorata o ridotta dell'importo di L. 960. Per gli invalidi ascritti alla 2ª, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 categoria, il valore unitario di L. 960 di cui al precedente comma, riferito a ciascun punto di variazione dell'indice del costo della vita, e' ragguagliato rispettivamente alla misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento. Per i titolari di pensione di guerra di cui alle allegate tabelle G, M e S e per i titolari del trattamento di cui alla annessa tabella N, l'indennita' integrativa speciale e' maggiorata o ridotta, per ogni punto di variazione dell'indice del costo della vita, degli importi di cui appresso: a) tabella G: L. 918; b) tabella M: L. 590; c) tabella S: L. 350; d) tabella N: L. 468. I criteri relativi alla determinazione dell'indennita' integrativa speciale previsti dal terzo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1980. Per il periodo anteriore restano fermi i criteri ed il numero dei punti di variazione stabiliti in base al secondo comma dell'art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875. Le nuove misure dell'indennita' integrativa speciale derivanti dall'applicazione dei valori unitari di cui al quarto comma del presente articolo, per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria con assegno di superinvalidita', hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1980. L'indennita' integrativa speciale non spetta a coloro che fruiscano di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni. L'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e' corrisposta dalle competenti Direzioni provinciali del tesoro, previo rilascio da parte dell'interessato di una dichiarazione da cui risulti che si trova nelle condizioni prescritte per conseguire l'indennita' medesima. L'indennita' di cui al presente articolo non compete nei casi in cui i trattamenti pensionistici siano riscossi all'estero.