(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 74)
                              Art. 74. 
                   Indennita' integrativa speciale 
 
  Ai  titolari  di  trattamento  pensionistico  di   guerra   compete
un'indennita' integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo
della vita dei trattamenti stessi. 
  L'indennita' integrativa speciale di cui al precedente comma  viene
determinata annualmente, con decreto del  Ministro  del  tesoro,  con
effetto dal 1 gennaio di ciascun anno. 
  La misura dell'indennita' viene stabilita sulla  base  della  somma
dei punti di variazione dell'indice del costo  della  vita  accertati
dall'Istituto centrale di statistica  con  riferimento  al  trimestre
agosto-ottobre 1974 considerato uguale  a  100  e  valutati  ai  fini
dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria e commercio
per il periodo, precedente all'anno di  applicazione  dell'indennita'
integrativa speciale, compreso tra il 1  novembre  e  il  31  ottobre
dell'anno successivo. 
  Nei riguardi degli invalidi ascritti alla 1ª categoria con  assegno
di superinvalidita', per ogni punto di variazione, in  aumento  o  in
diminuzione, l'indennita'  integrativa  speciale  e',  per  le  varie
lettere di superinvalidita',  rispettivamente  maggiorata  o  ridotta
degli importi sottoindicati: 
 
lettera A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.824
lettera A-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.728
lettera B: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.632
lettera C: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.536
lettera D: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.440
lettera E: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.344
lettera F: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.248
lettera G: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.152
lettera H: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.056 
 
  Nei riguardi  degli  invalidi  ascritti  alla  1ª  categoria  senza
assegno di superinvalidita', per ogni punto di variazione, in aumento
o   in   diminuzione,   l'indennita'    integrativa    speciale    e'
rispettivamente maggiorata o ridotta dell'importo di L. 960. 
  Per gli invalidi ascritti alla 2ª, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 categoria,  il
valore unitario di L. 960 di cui  al  precedente  comma,  riferito  a
ciascun punto di variazione dell'indice  del  costo  della  vita,  e'
ragguagliato rispettivamente alla misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e
30 per cento. 
  Per i titolari di pensione di guerra di cui alle  allegate  tabelle
G, M e S e per i titolari del trattamento di cui alla annessa tabella
N, l'indennita' integrativa speciale e'  maggiorata  o  ridotta,  per
ogni punto di variazione dell'indice  del  costo  della  vita,  degli
importi di cui appresso: 
    a) tabella G: L. 918; 
    b) tabella M: L. 590; 
    c) tabella S: L. 350; 
    d) tabella N: L. 468. 
  I criteri relativi alla determinazione dell'indennita'  integrativa
speciale previsti dal terzo comma del presente articolo si  applicano
a decorrere dal 1 gennaio 1980.  Per  il  periodo  anteriore  restano
fermi i criteri ed il numero dei punti  di  variazione  stabiliti  in
base al secondo comma dell'art. 11 della legge 29 novembre  1977,  n.
875. 
  Le nuove  misure  dell'indennita'  integrativa  speciale  derivanti
dall'applicazione dei valori unitari  di  cui  al  quarto  comma  del
presente articolo, per gli invalidi ascritti alla  1ª  categoria  con
assegno di superinvalidita', hanno effetto a decorrere dal 1  gennaio
1980. 
  L'indennita' integrativa speciale non spetta a coloro che fruiscano
di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati  con  le
variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di
adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni. 
  L'indennita' integrativa speciale di cui al  presente  articolo  e'
corrisposta dalle competenti Direzioni provinciali del tesoro, previo
rilascio da  parte  dell'interessato  di  una  dichiarazione  da  cui
risulti che si  trova  nelle  condizioni  prescritte  per  conseguire
l'indennita' medesima. 
  L'indennita' di cui al presente articolo non compete  nei  casi  in
cui i trattamenti pensionistici siano riscossi all'estero.