(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 78)
                              Art. 78. 
Modificazioni e revisioni d'ufficio o a domanda dei provvedimenti  ai
   fini dell'eventuale attribuzione di trattamento piu' favorevole 
 
  I provvedimenti concessivi o negativi del trattamento pensionistico
di guerra possono, ai fini della liquidazione dei trattamenti  stessi
o di  trattamenti  piu'  favorevoli  e  salvi,  comunque,  i  diritti
riconosciuti, essere modificati o revocati d'ufficio, da parte  della
stessa autorita' che li ha emanati, quando ricorrano  le  circostanze
di cui al primo comma, lettera a), b), c) del successivo art. 81. 
  L'eventuale  nuova  liquidazione  ha  effetto  dalla  data  in  cui
sussistono tutte le condizioni per il riconoscimento  del  diritto  a
trattamento pensionistico di guerra. 
  Le richieste avanzate  dagli  interessati  intese  ad  ottenere  il
riesame dei provvedimenti emessi nei  loro  confronti  ed  i  ricorsi
gerarchici dichiarati irricevibili o inammissibili  hanno  valore  di
denuncia ai fini della revisione prevista dal presente articolo. 
  Nei casi in cui il diritto alla pensione o  all'assegno  sia  stato
negato per le circostanze di cui al  primo  comma,  lettera  e),  del
successivo art. 81 e'  ammesso,  su  domanda  degli  interessati,  il
riesame dei relativi provvedimenti.  Il  riesame  a  richiesta  degli
interessati e' ammesso anche quando la domanda si riferisca a materia
che non abbia formato oggetto di precedente esame. 
  Le domande di cui al  comma  precedente  devono  essere  presentate
entro il  termine  previsto  dal  successivo  art.  100  e  producono
effetti,  in  caso  di  accoglimento,  dal  primo  giorno  del   mese
successivo a quello di presentazione. 
  La revisione a domanda di parte e' ammessa  anche  nell'ipotesi  di
cui al primo comma, lettera c), del successivo art. 81. La domanda di
cui al presente comma deve essere presentata entro trenta giorni  dal
rinvenimento  del  documento   nuovo   e   l'eventuale   accoglimento
dell'istanza produce effetti dal giorno in  cui  si  sono  verificate
tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto  a  trattamento
pensionistico di guerra.