Art. 78. Modificazioni e revisioni d'ufficio o a domanda dei provvedimenti ai fini dell'eventuale attribuzione di trattamento piu' favorevole I provvedimenti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono, ai fini della liquidazione dei trattamenti stessi o di trattamenti piu' favorevoli e salvi, comunque, i diritti riconosciuti, essere modificati o revocati d'ufficio, da parte della stessa autorita' che li ha emanati, quando ricorrano le circostanze di cui al primo comma, lettera a), b), c) del successivo art. 81. L'eventuale nuova liquidazione ha effetto dalla data in cui sussistono tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di guerra. Le richieste avanzate dagli interessati intese ad ottenere il riesame dei provvedimenti emessi nei loro confronti ed i ricorsi gerarchici dichiarati irricevibili o inammissibili hanno valore di denuncia ai fini della revisione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui il diritto alla pensione o all'assegno sia stato negato per le circostanze di cui al primo comma, lettera e), del successivo art. 81 e' ammesso, su domanda degli interessati, il riesame dei relativi provvedimenti. Il riesame a richiesta degli interessati e' ammesso anche quando la domanda si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame. Le domande di cui al comma precedente devono essere presentate entro il termine previsto dal successivo art. 100 e producono effetti, in caso di accoglimento, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione. La revisione a domanda di parte e' ammessa anche nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera c), del successivo art. 81. La domanda di cui al presente comma deve essere presentata entro trenta giorni dal rinvenimento del documento nuovo e l'eventuale accoglimento dell'istanza produce effetti dal giorno in cui si sono verificate tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di guerra.