(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 80)
                              Art. 80. 
     Obbligo di denuncia del venir meno dei requisiti richiesti 
 
  In tutti i casi in cui le norme contenute nel presente testo  unico
subordinano la liquidazione del trattamento  pensionistico  o  di  un
assegno  accessorio  al  sussistere  di   determinati   requisiti   o
condizioni, i titolari dei trattamenti o degli assegni sono tenuti  a
comunicare  all'ufficio  dal  quale  e'  stato  emesso  il   relativo
provvedimento il venir meno di dette condizioni o requisiti entro tre
mesi dal verificarsi di tale circostanza, salvo che sia  diversamente
stabilito dal presente testo unico. 
  Nel caso di intervenuta denuncia a termini del comma precedente, la
revoca dei relativi trattamenti, salvo che sia diversamente stabilito
dal presente testo unico, ha  effetto  dalla  data  di  scadenza  del
termine previsto nel  comma  stesso.  Nei  confronti  di  coloro  che
omettano la denuncia, sono recuperate tutte  le  somme  indebitamente
percepite.