(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 95)
                              Art. 95. 
Perdita e ripristino del diritto all'assegno per decorazione al valor
                              militare 
 
  La  perdita  o  la  sospensione  del  diritto  a  fregiarsi   delle
decorazioni al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la
sospensione del relativo assegno. 
  Nei casi di cui al precedente comma la liquidazione dell'assegno e'
ammessa, su domanda, a favore delle persone di famiglia per le  quali
la concessione dell'assegno stesso e' consentita  dalle  disposizioni
vigenti in caso di decesso del decorato. 
  Il ripristino del diritto a fregiarsi delle  decorazioni  al  valor
militare comporta la riattivazione  dell'assegno  al  decorato  dalla
data in cui il ripristino ha effetto, e la  contemporanea  cessazione
del pagamento nei confronti dei  congiunti.  Le  somme  eventualmente
corrisposte a favore dei congiunti posteriormente alla data in cui ha
effetto  il  ripristino,  sono  considerate,  in  ogni   caso,   come
corrisposte al decorato.