Art. 97. Inizio del procedimento di liquidazione Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o d'ufficio. All'atto della liquidazione della pensione, sono liquidati anche i benefici accessori ove dai documenti acquisiti per il riconoscimento del diritto a pensione risulti che l'interessato sia in possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei benefici medesimi. Le domande tendenti al riconoscimento di diritti in materia di pensioni di guerra e di assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra, devono essere presentate al Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero alla competente Direzione provinciale del tesoro, nei casi in cui il compito di provvedere spetti, a termini del presente testo unico, a quest'ultima. Le domande di cui al precedente comma, possono anche essere spedite a mezzo di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale. In tal caso, dell'avvenuta consegna fa fede il bollo dell'ufficio postale e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. Le domande, i documenti relativi e le legalizzazioni e tutti gli atti inerenti alla procedura di liquidazione delle pensioni e degli assegni previsti dal presente testo unico nonche' il pagamento di detti trattamenti sano esenti da qualsiasi tassa, imposta o diritto a favore di chiunque.