Art. 4.

  Per  l'esame  dei  piani  di  organizzazione  di cui al primo comma
dell'articolo  4  del  decreto  10  novembre  1978,  n.  702, e delle
modifiche  di  organico  di cui al quindicesimo comma dell'articolo 6
del   decreto-legge   29  dicembre  1977,  n.  946,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  27 febbraio 1978, n. 43, la commissione
centrale  per  la  finanza  locale  delibera  sotto la presidenza del
Ministro  dell'interno  o  del  Sottosegretario da lui delegato e con
l'intervento  di  tre  funzionari dirigenti designati rispettivamente
dai Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, nonche' di tre
rappresentanti  delle  amministrazioni  comunali  o  provinciali,  in
relazione  alla materia trattata, designati dal Ministro dell'interno
su proposta dell'ANCI e dell'UPI.
  Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un
funzionario  della  carriera  direttiva  dell'amministrazione  civile
dell'interno.
  Per ciascun membro effettivo della commissione deve essere prevista
la nomina di due supplenti.
  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno potranno, ove necessario,
essere  costituite  una  o  due sottocommissioni di detta commissione
centrale,  ad  analoga composizione rappresentativa, i cui componenti
saranno anche scelti tra i supplenti di cui al comma precedente.
  E'   soppresso  l'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.
  Il Ministro dell'interno, con propri decreti, da emanarsi entro 120
giorni  dall'entrata  in  vigore della presente legge di conversione,
provvedera' altresi' a:
    1)  disciplinare  il  funzionamento  della  commissione  centrale
finanza  locale  e  delle  sottocommissioni,  prevedendo  termini per
l'adozione delle relative determinazioni e modalita' di audizione, su
richiesta  delle  amministrazioni  degli  enti  locali di piu' grande
dimensione;
    2)  assicurare  la  ristrutturazione,  con adeguato potenziamento
organico,  degli  uffici  di  segreteria  della  commissione  e delle
sottocommissioni  nonche'  del  servizio  che  sara' preposto al loro
coordinamento.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 gennaio 1979

                               PERTINI

                                               ANDREOTTI - PANDOLFI -
                                                  MORLINO - ROGNONI -
                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO