Art. 2.
  A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1965,  n.  1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio
1982,  n.  251,  ed  ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23
febbraio   2000,   n.   38,   l'assegno  per  l'assistenza  personale
continuativa,  a  decorrere  dal  1°  luglio 2006, e' fissato in Euro
422,19.